
Contributo redatto con la supervisione giuridica dell’Avvocato Gianluca Ciresi
Introduzione
Il 2025 segna un cambiamento decisivo nella gestione dei viaggi di istruzione da parte delle istituzioni scolastiche. Con il Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, il Governo ha modificato l’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), introducendo criteri obbligatori di qualità e sicurezza e ridefinendo i criteri di aggiudicazione per i servizi di trasporto scolastico. Con questa importante modifica il legislatore vuole raggiungere un duplice obiettivo:
- Garantire la sicurezza degli studenti durante i viaggi;
- Assicurare trasparenza e qualità nelle procedure di affidamento.
A ciò si aggiunge la recente nota che ANAC ha recapitato alla FIAVET (3 ottobre 2025) contenente chiarimenti importanti dell’Autorità sui CPV, soglie e classificazioni applicabili alle scuole e la nota del MIM 8524 del 07 novembre 2025 avente come oggetto Viaggi d’istruzione – Indicazioni operative Anno Scolastico 2025/2026 – chiarimenti
Il quadro normativo di riferimento
- Art. 62, comma 6, lett. c, D.Lgs. 36/2023
Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell’articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: c) procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- Art. 14, comma 1, lett. c, D.Lgs. 36/2023
Per l’applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono: Lettera c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell’’allegato III alla direttiva 2014/24/UE; (MIT con PARERE n.2188 del 16/07/2023)
- Art. 14, comma 1, lett. d, D.Lgs. 36/2023
Per i servizi sociali e assimilati dell’Allegato XIV (istruzione, formazione, cultura, assistenza), la soglia comunitaria è € 750.000 oltre IVA.
- Art. 50, comma 1, lett. b, D.Lgs. 36/2023
Per servizi e forniture, il limite per affidamento diretto è € 139.999,99 oltre IVA.
- Art. 14, comma 18, D.Lgs. 36/2023
Quando un appalto prevede più tipologie di prestazioni o servizi che appartengono a categorie merceologiche diverse, si applicano le norme relative alla categoria prevalente in termini economici.
La nota del Mim del 07 novembre 2025
Finalmente anche il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha chiarito ufficialmente che le istituzioni scolastiche appartengono alla categoria delle “amministrazioni sub-centrali”, come già riconosciuto dall’ANAC. Questo riconoscimento è particolarmente significativo, poiché tiene conto della specificità delle scuole e della loro funzione educativa e formativa.
In virtù di tale qualificazione, l’articolo 62, comma 6, del D.lgs. 36/2023 consente alle scuole non qualificate ai sensi dell’art. 63, comma 2 di procedere all’affidamento di servizi e forniture tramite procedura negoziata senza bando, utilizzando le piattaforme telematiche messe a disposizione da centrali di committenza qualificate, nei seguenti casi:
- per servizi e forniture di importo compreso tra 140.000 euro e 221.000 euro;
- per servizi sociali e assimilati, elencati nell’Allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE (tra cui rientrano, ad esempio, i corsi di lingua organizzati dalle scuole), di importo compreso tra 140.000 euro e 750.000 euro.
Per importi superiori a 221.000 euro (come i viaggi di istruzione) e a 750.000 euro (come i soggiorni linguistici) è invece necessario ricorrere alla gara aperta.
Procedure autonome o gara unica in lotti
In relazione alla possibilità di bandire procedure autonome per l’affidamento dei viaggi di istruzione, oppure di ricorrere a una gara unica suddivisa in lotti, l’ANAC ha chiarito che la suddivisione in gare distinte è ammissibile e non costituisce un artificioso frazionamento, qualora i servizi abbiano natura e finalità intrinsecamente diverse.
A titolo esemplificativo, l’ANAC indica le seguenti categorie di viaggi di istruzione:
- corsi di lingua,
- viaggi con finalità culturali o strettamente connesse al percorso formativo.
Coerentemente con tale parere, si precisa che l’elenco fornito dall’ANAC non è tassativo: pertanto, può essere considerato lotto funzionale autonomo ogni viaggio d’istruzione che presenti natura e finalità chiaramente distinte rispetto agli altri viaggi programmati dall’istituto.
Ad esempio, possono rientrare tra i viaggi con finalità diverse:
- quelli a carattere didattico o educativo,
- quelli di orientamento, legati ai percorsi di formazione e alle attività scuola-lavoro.
Discrezionalità delle istituzioni scolastiche
Data la varietà e la complessità dei viaggi d’istruzione, spetta alle singole scuole – nell’ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale – la facoltà di individuare ulteriori finalità che giustifichino l’avvio di procedure autonome e distinte, invece di un’unica gara suddivisa in lotti.
Tali scelte devono essere sempre coerenti con il D.lgs. 36/2023 e con le successive modifiche introdotte dal D.lgs. 209/2024.
Distinzione tra le tipologie di viaggio
La distinzione tra le diverse tipologie di viaggio – ad esempio viaggi di istruzione, soggiorni linguistici, percorsi di orientamento o formazione scuola-lavoro – deve essere ricavata dagli atti di programmazione interna della scuola, ossia dalle delibere degli organi collegiali (Consigli di classe e Collegio dei docenti).
Tali delibere, che approvano e definiscono la natura e le finalità educative dei viaggi, devono essere sempre richiamate in tutti gli atti della procedura di affidamento, al fine di garantire coerenza e trasparenza tra la pianificazione didattica e la gestione amministrativa.
Le istituzioni scolastiche sono quindi invitate a:
- effettuare un’attenta ricognizione dei fabbisogni e dei relativi importi;
- valutare con precisione la natura e le finalità dei servizi da affidare;
- utilizzare, ove necessario, le piattaforme telematiche delle centrali di committenza qualificate;
- documentare puntualmente le scelte effettuate, sia nella fase di programmazione che in quella di affidamento, richiamando sempre le delibere degli organi collegiali di riferimento.
Approfondiamo la questione
La suddivisione in procedure autonome è ammissibile se i servizi hanno finalità intrinsecamente diverse.
- Corsi di lingua → servizi Allegato XIV (soglia € 750.000; affidamento diretto fino a € 139.999,99).
- Viaggi culturali e formativi → CPV viaggi (soglia € 221.000; affidamento diretto fino a € 139.999,99).
- Viaggi a prevalente componente ludica → CPV viaggi (soglia € 221.000; affidamento diretto fino a € 139.999,99).
Nota chiave: anche se viaggi culturali e viaggi ludici hanno lo stesso CPV, possono costituire procedure autonome, purché la diversa finalità sia esplicitata e motivata negli atti amministrativi
Spiegazione teorica della distinzione culturale vs. ludica
La distinzione tra viaggi culturali e viaggi ludici trova fondamento nella teoria dei contratti pubblici:
- Il CPV è uno strumento di classificazione, ma non esaurisce l’identità del contratto.
- Ciò che conta è la finalità intrinseca della prestazione.
- In termini giuridici, ciò che qualifica un appalto è la sua causa concreta, cioè l’interesse pubblico perseguito; ossia la progettualità presente che soddisfa un fabbisogno (esempio se ho un progetto di riqualificazione di uno spazio fisico/aula e la funzionalità dello stesso potrà essere garantita solo previa acquisizione di “1-arredi”, “2-impianti elettrici ed elettronici”, “3-forniture tecno” e “4-lavori edili” allora l’affidamento seguirò una unica gara suddivisa in tanti lotti che in questo caso sarebbero 4).
Nel caso dei viaggi:
- I viaggi culturali/formativi hanno funzione educativa, arricchiscono il percorso didattico, sono deliberati dagli organi collegiali e rientrano nel PTOF;
- I viaggi ludici/ricreativi hanno funzione socializzante e aggregativa, mirano a benessere e coesione del gruppo classe, talvolta con carattere premiale
Anche con lo stesso CPV, le finalità sono quindi non assimilabili:
- L’uno è strumento di apprendimento;
- L’altro è strumento di socializzazione.
Questa diversità consente di gestirli come gare autonome, senza configurare un frazionamento artificioso.
Divieto di frazionamento artificioso
L’art. 14, commi 6, 9 e 10 del Codice vieta il frazionamento artificioso:
- Non si possono dividere affidamenti con stessa natura e finalità per restare sotto soglia.
- È invece ammessa la distinzione in più procedure quando vi siano finalità differenti e oggettive (es. corsi di lingua ≠ viaggi culturali ≠ viaggi ludici).
Abilitazione degli operatori economici
- L’operatore deve essere abilitato al MEPA nella categoria corrispondente.
- La visura camerale deve essere coerente con il servizio.
- Negli affidamenti che comprendono più categorie merceologiche (es. viaggio + corso di lingua):
- l’operatore deve essere abilitato a entrambe le categorie, oppure
- ricorrere all’avvalimento con un soggetto qualificato, in grado da soddisfare il requisito di partecipazione.
Una scuola non può affidare un contratto misto a un’agenzia viaggi non abilitata alla formazione, salvo avvalimento con un ente formativo perché l’agenzia di viaggio non esercita attività formativa.
Il Comunicato ANAC del 9 maggio 2023 sui CPV
Il Comunicato del Presidente ANAC (9 maggio 2023) ha richiamato le stazioni appaltanti all’uso corretto dei CPV:
- Un CPV errato può invalidare la procedura e comportare sanzioni;
- È necessario garantire coerenza tra oggetto della gara e codice CPV utilizzato.
Unendo il comunicato 2023 e la circolare 2025 emerge che per scuole e istituti è cruciale scegliere il CPV corretto, motivare la finalità della procedura e verificare l’abilitazione degli operatori.
I CPV e le soglie da rispettare
Viaggi di istruzione – CPV serie 635 (si ricorda che la norma individua la “categoria” alla 5^ cifra)
- 63500000-4 – Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica
- 63510000-7 – Servizi di agenzie di viaggi e servizi affini
- 63511000-4 – Organizzazione di viaggi tutto compreso
- 63512000-1 – Vendita di biglietti di viaggio e di servizi di viaggio tutto compreso
- 63514000-5 – Servizi di guide turistiche
- 63515000-2 – Servizi relativi all’organizzazione di viaggi
- 63516000-9 – Servizi di gestione viaggi
Soglia UE: € 221.000 – Affidamento diretto fino a € 139.999,99
Allegato XIV – Servizi sociali, istruzione, formazione e cultura ecco alcuni servizi previsti
- Servizi sociali e assistenza
- 85321000-5 – Servizi amministrativi in materia di istruzione
- 85322000-2 – Servizi di assistenza per giovani
- 75000000-6 – Servizi di pubblica amministrazione e difesa e previdenza sociale
- 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 – Servizi di amministrazione in materia di istruzione
- Servizi di istruzione e formazione
- Da 80000000-4 a 80660000-8
(corsi di lingua, aggiornamento docenti, alfabetizzazione digitale, sicurezza informatica, progetti didattici, attività formative).
- Da 80000000-4 a 80660000-8
- Servizi culturali e ricreativi
- Da 92000000-1 a 92700000-8
(spettacoli, attività culturali, musei, teatri, eventi ricreativi).
- Da 92000000-1 a 92700000-8
- Servizi di organizzazione eventi
- 79950000-8 – Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi
- 79951000-5 – Servizi di organizzazione di seminari
- 79952000-2 – Servizi di organizzazione di eventi
- 79952100-3 – Servizi di organizzazione di eventi culturali
- 79953000-9 – Servizi di organizzazione di festival
- 79954000-6 – Servizi di organizzazione di feste
- 79955000-3 – Servizi di organizzazione di sfilate di moda
- 79956000-0 – Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni
Soglia UE: € 750.000 – Affidamento diretto fino a € 139.999,99
Il principio di prevalenza nei contratti misti (art. 14, comma 18)
L’art. 14, comma 18 del Codice Appalti stabilisce che, nei contratti con più categorie di prestazioni (lavori, servizi, forniture), si applicano le norme relative alla categoria prevalente in termini economici.
Questo vale anche per i viaggi di istruzione .
Esempio pratico:
Una scuola organizza un viaggio di istruzione a Barcellona che comprende:
- il pacchetto viaggio (trasporto, vitto, alloggio);
- un corso di formazione linguistica in loco.
Se la formazione è la parte prevalente (in valore economico), l’appalto sarà qualificato come servizio formativo → CPV formazione (Allegato XIV, soglia € 750.000).
Al contrario, se la parte viaggio è prevalente, rimarrà un servizio di viaggio (CPV 635…, soglia € 221.000,00).
Conclusioni operative per le scuole
- Viaggi culturali/formativi (CPV 635) → soglia UE € 221.000; affidamento diretto fino a € 139.999,99.
- Viaggi ludici/ricreativi (CPV 635) → soglia UE € 221.000; affidamento diretto fino a € 139.999,99.
- Servizi formativi, istruzione, cultura (Allegato XIV) → soglia UE € 750.000; affidamento diretto fino a € 139.999,99.
- Affidamenti che comprensono più categorie merceologiche → si applica il principio di prevalenza: se la formazione è prevalente, si utilizza il CPV formativo; se prevale il viaggio, il CPV viaggi.(Va valutato il peso in termini economici)
- Operatori economici → devono essere abilitati alla categoria corretta sul MEPA e coerenti in visura; in caso di contratti misti, occorre possedere (o acquisire tramite avvalimento) i requisiti per tutte le prestazioni.
- Viaggi culturali e viaggi ludici, anche con lo stesso CPV, possono costituire procedure autonome, purché la finalità sia adeguatamente documentata.
Affidamento diretto: con obblighi rafforzati
Gli affidamenti diretti puri di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023 restano fuori dall’ambito applicativo dell’art. 108, poiché quest’ultimo disciplina i criteri di aggiudicazione delle procedure ordinarie (aperte, ristrette, negoziate) e non le ipotesi di scelta diretta del contraente.
In tali casi non si applica né l’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) né il criterio del prezzo più basso, semplicemente perché non vi è una procedura di gara con confronto tra più offerte.
L’affidamento diretto, infatti, non costituisce una “aggiudicazione”, ma un provvedimento di scelta del contraente fondato su una valutazione di congruità tecnico-economica e sull’idoneità tecnico-professionale dell’operatore individuato.
Pertanto, anche nel caso dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche, qualora l’importo sia inferiore alla soglia di € 140.000,00 (ossia entro € 139.999,99 oltre IVA), la scuola potrà procedere ad affidamento diretto, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, rotazione, proporzionalità e risultato previsti dagli artt. 1, 2 e 50 del Codice dei contratti pubblici, motivandone dettagliatamente l’istruttoria seguita.
Il RUP deve motivare la scelta, verificare la congruità dell’offerta, verificare che non vesta carattere transnazionale, che i costi della manodopera siano coerenti e congrui rispetto al CCNL presunto, la regolarità del fornitore (es. iscrizione MePA, idoneità professionale, coperture assicurative, sicurezza dei mezzi e degli autisti) e assicurare la tracciabilità e la pubblicità dell’affidamento.”
| Ambito di verifica | Obbligo o criterio da documentare |
| Sicurezza dei mezzi | Revisione valida, manutenzione programmata, ABS/ESP, cinture, cronotachigrafo digitale |
| Accessibilità/disabilità | Pedane, spazi riservati, formazione del personale |
| Competenze conducenti | Patente D + CQC, idoneità sanitaria, formazione su sicurezza e primo soccorso, assenza di decreti penali di condanna, sentenze o condizioni pendenti per reati previsti dal CdS; |
| Coperture assicurative | RCA e RC passeggeri con estensione per trasporto minori |
La scelta del fornitore va motivata nella decisione a contrarre e supportata da schede mezzo, attestati autisti, polizze, certificazioni.
Le novità del D.L. 127/2025 sulle Procedure Negoziate senza Bando
Quando la scuola utilizza una procedura negoziata senza bando (art. 50, c. 1, lett. e), deve sempre applicare il criterio OEPV e la ripartizione 70/30. Non è ammesso il criterio del prezzo più basso.
L’articolo 5 del Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, ha introdotto la lettera f-bis all’articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
«I contratti relativi ai servizi di trasporto connessi alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.»
Contestualmente, il comma 4 dello stesso articolo 108, facendo esplicito riferimento al “quinto periodo” stabilisce che il punteggio economico non possa superare il 30 % del totale.
Griglia di valutazione conseguente
- Offerta tecnica: fino a 70 punti
- Offerta economica: fino a 30 punti
Significato pratico
Con questa modifica il legislatore ha voluto affermare che qualità e sicurezza devono prevalere sul prezzo. Le scuole, pertanto, dovranno valorizzare aspetti quali la manutenzione e l’affidabilità dei mezzi, l’accessibilità per gli alunni con disabilità, la formazione e le competenze dei conducenti, le coperture assicurative, nonché la sostenibilità ambientale dei servizi offerti.
Esempio di Griglia di valutazione
Il punteggio massimo come da esempio indicato nella colonna deve essere suddiviso in sub-criteri secondo operatività della stazione appaltante
| Criterio tecnico | Descrizione sintetica (estensiva) | Punteggio massimo |
| Qualità e sicurezza dei mezzi | Valutazione complessiva del parco veicoli impiegato, con riferimento all’età del mezzo (anno di immatricolazione), alla categoria GT (Gran Turismo) e alle dotazioni di sicurezza e comfort. Devono essere presenti sistemi ABS (frenata antibloccaggio) ed ESP (controllo elettronico della stabilità), impianto Wi-Fi e prese USB per dispositivi mobili, microfono e impianto audio-video per la comunicazione a bordo, nonché GPS per la tracciabilità dei percorsi. È oggetto di valutazione la regolarità della manutenzione programmata, la disponibilità di certificazioni di qualità e sicurezza (ISO 9001, ISO 45001, EN 13816, ecc.) e la presenza di cronotachigrafo verificato con certificato di taratura valido ai sensi del Reg. (UE) 165/2014. | 20 |
| Esperienza e formazione dei conducenti | Attesta le competenze e la professionalità del personale impiegato. Sono oggetto di valutazione il possesso della patente di categoria D e della CQC – Carta di Qualificazione del Conducente, la formazione in materia di sicurezza, la partecipazione a corsi di primo soccorso/BLS (Basic Life Support), nonché l’esperienza documentata nel trasporto di gruppi scolastici e minori. È premiata la continuità di servizio presso istituzioni scolastiche o enti pubblici analoghi. | 15 |
| Accessibilità e inclusione | Riguarda la capacità del servizio di garantire la piena accessibilità agli alunni con disabilità o ridotta mobilità. Sono oggetto di valutazione la presenza di pedane o sollevatori per carrozzine, posti riservati e ancoraggi omologati, la formazione del personale sull’assistenza e sulle procedure di imbarco e sbarco in sicurezza, nonché la disponibilità di procedure interne dedicate all’inclusione e alla sicurezza dei passeggeri vulnerabili. | 15 |
| Sostenibilità ambientale | Premia l’impiego di veicoli a basse o zero emissioni (motorizzazioni Euro 6D/6E, ibride o elettriche), la riduzione dell’impatto ambientale del servizio e l’adozione di pratiche di eco-driving (guida ecologica). È considerata premiante la disponibilità di certificazioni ambientali ISO 14001, la presenza di un piano aziendale di sostenibilità e l’adozione di procedure per il monitoraggio dei consumi e delle emissioni di CO₂. | 10 |
| Organizzazione e reperibilità del servizio | Valuta la struttura organizzativa e la capacità di garantire continuità e tempestività del servizio. Sono oggetto di valutazione la disponibilità di una centrale operativa attiva 24/7, la presenza di un piano di gestione delle emergenze, la disponibilità di mezzi sostitutivi in pronta reperibilità, nonché la nomina di un referente unico operativo per la scuola, con contatti diretti e tempi di risposta definiti. | 10 |
| Totale Offerta Tecnica | — | 70 punti |
| Offerta economica | Descrizione | Punteggio max |
| Prezzo complessivo giornaliero | Ribasso percentuale sul prezzo base indicato nella RDO | 30 punti |
Viaggi d’istruzione: facciamo chiarezza — Indicazioni, podcast e FAQ
Pubblicato il 7 novembre 2025 – Autore: DSGAonline
FAQ sui Viaggi d’Istruzione e il Nuovo Codice dei Contratti
1. Quali sono i principali riferimenti normativi che hanno ridefinito la gestione dei viaggi d’istruzione?
Il quadro normativo per la gestione dei viaggi d’istruzione nel 2025 è stato aggiornato da diversi documenti:
- Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, che ha modificato l’art. 108 del D.Lgs. 36/2023;
- Nota ANAC alla FIAVET del 3 ottobre 2025;
- Nota del MIM 8524 del 7 novembre 2025.
L’obiettivo di queste modifiche è duplice: garantire la sicurezza degli studenti e assicurare trasparenza e qualità nelle procedure di affidamento.
2. A quale categoria di stazioni appaltanti appartengono le istituzioni scolastiche?
Le istituzioni scolastiche appartengono ufficialmente alla categoria delle “amministrazioni sub-centrali”.
Questo riconoscimento, già stabilito dall’ANAC, è stato chiarito formalmente anche dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) nella nota del 7 novembre 2025.
3. Qual è la soglia per l’affidamento diretto di servizi e forniture (inclusi i viaggi d’istruzione)?
Il limite per l’affidamento diretto di servizi e forniture (art. 50, comma 1, lett. b, D.Lgs. 36/2023) è di €139.999,99 oltre IVA.
Al di sotto di tale importo, la scuola può procedere con l’affidamento diretto nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e risultato.
4. Quali sono le soglie di rilevanza europea (UE) da applicare ai contratti per i viaggi d’istruzione?
Le soglie UE dipendono dalla natura del servizio:
- Viaggi di istruzione (culturali, formativi o ludici) – CPV serie 635: €221.000
- Servizi sociali e assimilati (Allegato XIV), inclusi corsi di lingua, istruzione e formazione: €750.000
5. Quando è necessario ricorrere alla procedura di gara aperta?
È necessario ricorrere alla gara aperta per importi superiori a €221.000 (viaggi di istruzione standard) e superiori a €750.000 (soggiorni linguistici e servizi Allegato XIV).
6. Quando una scuola può utilizzare la Procedura Negoziata senza bando?
Le scuole non qualificate (ai sensi dell’art. 63, comma 2, D.Lgs. 36/2023) possono procedere all’affidamento di servizi e forniture tramite procedura negoziata senza bando (piattaforme telematiche) nei seguenti casi:
- Servizi e forniture (viaggi di istruzione standard) di importo compreso tra €140.000 e €221.000;
- Servizi sociali e assimilati (es. corsi di lingua) di importo compreso tra €140.000 e €750.000.
7. La scuola può suddividere l’affidamento dei viaggi in procedure autonome, evitando una gara unica?
Sì. La suddivisione in gare distinte è ammissibile e non costituisce un artificioso frazionamento, purché i servizi abbiano natura e finalità intrinsecamente diverse.
8. Quali sono esempi di viaggi con finalità diverse che possono giustificare procedure autonome?
L’ANAC indica come esempi di lotti funzionali autonomi:
- Corsi di lingua;
- Viaggi con finalità culturali o strettamente connesse al percorso formativo.
L’elenco non è tassativo: possono essere considerati autonomi anche i viaggi a carattere didattico o educativo o quelli di orientamento (legati a percorsi scuola-lavoro).
9. È possibile distinguere i viaggi culturali e i viaggi ludici, pur avendo lo stesso CPV, in procedure autonome?
Sì. Anche se condividono il medesimo Codice CPV (serie 635), possono costituire procedure autonome.
La distinzione si basa sulla finalità intrinseca della prestazione (causa concreta):
- I viaggi culturali sono strumenti di apprendimento e arricchiscono il PTOF;
- I viaggi ludici hanno funzione socializzante e aggregativa.
La diversità di finalità consente gare autonome, purché esplicitata e motivata negli atti amministrativi.
10. Cosa succede in caso di contratti misti (es. viaggio + corso di lingua)?
Per appalti con più tipologie di prestazioni (contratti misti) si applicano le norme relative alla categoria prevalente in termini economici (art. 14, comma 18, D.Lgs. 36/2023).
Esempio: se in un viaggio a Barcellona la parte formativa è prevalente, l’appalto è qualificato come servizio formativo (Allegato XIV, soglia €750.000).
11. Quale criterio di aggiudicazione è obbligatorio per i contratti di trasporto relativi ai viaggi d’istruzione?
I contratti relativi ai servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi d’istruzione devono essere aggiudicati esclusivamente in base al criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV), secondo il miglior rapporto qualità/prezzo.
12. Qual è la ripartizione del punteggio tra offerta tecnica ed economica prevista per l’OEPV?
Nelle procedure negoziate senza bando e aperte:
- Offerta tecnica: fino a 70 punti
- Offerta economica: fino a 30 punti
Il punteggio economico non può superare il 30% del totale.
13. Quali aspetti di qualità e sicurezza devono essere valorizzati nell’offerta tecnica (OEPV 70/30)?
La normativa impone che qualità e sicurezza prevalgano sul prezzo.
Gli aspetti da valorizzare includono:
- Qualità e sicurezza dei mezzi: età, manutenzione programmata, ABS/ESP, GPS, cronotachigrafo verificato;
- Esperienza e formazione dei conducenti: patente D + CQC, formazione in sicurezza e primo soccorso (BLS), esperienza con gruppi scolastici;
- Accessibilità e inclusione: pedane, posti riservati, formazione del personale;
- Sostenibilità ambientale: veicoli a basse/zero emissioni (Euro 6D/6E, ibride, elettriche), pratiche di eco-driving.
14. In caso di Affidamento Diretto (sotto €140.000), si applica il criterio OEPV o del prezzo più basso?
No. L’art. 108 non si applica agli affidamenti diretti, poiché non è prevista una gara con confronto di offerte.
La scuola procede con la scelta del contraente sulla base di una valutazione di congruità tecnico-economica e idoneità professionale dell’operatore.
15. Quali sono gli obblighi di verifica per la scuola in caso di Affidamento Diretto?
Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) deve motivare la scelta e verificare:
- Congruità dell’offerta e dei costi della manodopera rispetto al CCNL;
- Regolarità del fornitore (iscrizione MePA, idoneità professionale);
- Sicurezza dei mezzi (revisione valida, ABS/ESP, cinture);
- Competenza dei conducenti (patente D + CQC, idoneità sanitaria);
- Coperture assicurative (RCA e RC passeggeri con estensione per minori).
