Laboratori professionalizzanti: quando è possibile effettuare l’affidamento diretto?

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Appalti scolastici • Laboratori innovativi

Laboratori Professionalizzanti: quando è possibile effettuare gli affidamenti diretti?

Guida pratica alla corretta individuazione della procedura di affidamento alla luce del D.Lgs. 36/2023.

La realizzazione dei nuovi laboratori professionalizzanti innovativi, finanziati attraverso programmi nazionali ed europei, sta ponendo numerosi interrogativi alle istituzioni scolastiche in merito alla procedura di affidamento più corretta da adottare.

Uno dei dubbi più frequenti riguarda la possibilità di utilizzare l’affidamento diretto, previsto dal D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici, oppure la necessità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando.

Per comprendere quando sia realmente possibile procedere con l’affidamento diretto è necessario partire da un elemento fondamentale: la determinazione del valore stimato dell’appalto.

Punto chiave
Il valore indicato nel quadro esigenziale della candidatura non coincide automaticamente con il valore stimato dell’appalto.

Il valore stimato dell’appalto nel Codice dei contratti pubblici

Il D.Lgs. 36/2023 stabilisce che la scelta della procedura dipende dal valore stimato dell’appalto, che deve essere determinato secondo i criteri previsti dall’art. 14.

In particolare, l’art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che:

“Il valore stimato dell’appalto è determinato dall’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dalla stazione appaltante tenendo conto dell’importo massimo stimato.”

Questo significa che la stazione appaltante deve effettuare una valutazione preventiva del valore economico complessivo dell’intervento prima di individuare la procedura di affidamento.

Nel caso dei laboratori professionalizzanti, tuttavia, il valore indicato nel progetto finanziato non coincide automaticamente con il valore dell’appalto.

Infatti, nella fase di candidatura le istituzioni scolastiche hanno predisposto il progetto sulla base di un quadro esigenziale predeterminato automaticamente dalla piattaforma, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, che rappresenta una descrizione preliminare del fabbisogno ma non una vera progettazione tecnica supportata da analisi dei prezzi.

Il quadro esigenziale della candidatura

Il quadro esigenziale rappresenta pertanto una stima preliminare del fabbisogno della scuola, ovvero l’importo massimo finanziabile.

Attenzione: questo importo non rappresenta il valore stimato dell’appalto, ma esclusivamente il quadro esigenziale della candidatura.

Il valore dell’appalto deve essere determinato dalla stazione appaltante in base all’art.14 comma 4 , e l’unico modo per Determinarlo e tramite la Porgettazione esecutiva fatta da un esperto progettista .

Gli adattamenti edilizi , l’addestramento e la Pubblicità fanno parte dell’appalto

Nella determinazione del valore dell’appalto è necessario considerare tutte le componenti che concorrono alla realizzazione del laboratorio.

Piccoli adattamenti edilizi e impiantistici

In quanto privi di autonomia funzionale e strettamente strumentali alla realizzazione del laboratorio, non possono essere esclusi dal calcolo del valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 36/2023.

Addestramento all’uso delle attrezzature

Anche l’addestramento costituisce un servizio complementare e funzionalmente collegato alla fornitura, e deve quindi essere considerato unitariamente ai fini della soglia applicabile.A meno chè lo stesso non venga gestito come prestazione professionale attraverso l’assegnazione di un incarico (165/2001)

Pubblicità

Anche la pubblicità è funzionalmente collegata al Progetto in quanto obbligatoria come previsto dalle linee guide . La pubblicità prevede degli acquisti gestiti attraverso il codice degli appalti pertanto non può essere esclusa dal calcolo del valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art.14.

Il ruolo del progettista e la stima del valore dell’appalto

In materia di forniture e servizi non esiste un preziario di riferimento per i beni oggetto di approvvigionamento e che dunque è onere in capo alla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art.14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, determinare il valore dell’appalto mediante attività istruttorie tali da poter determinare “prezzi” di riferimento costituenti il valore dell’appalto, in maniera analoga alle previsioni di cui all’art.3 comma 5 dell’Allegato I.14 del medesimo decreto

Hai sensi dell’allegato I.14 spetta al progettista “la formulazione di prezzi aggiuntivi, previa apposita analisi prezzi, nei casi in cui il prezzario di riferimento non contempli una lavorazione prevista in progetto”

Pertanto una volta nominato un esperto progettista , lo stesso dovrà provvedere alla definizione della progettazione esecutiva dei laboratori e alla determinazione del valore stimato dell’appalto mediante analisi dei prezzi, secondo quanto previsto dall’art.6 Allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023.

Ricordiamoci sempre che Il capitolato tecnico dovrà essere redatto nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento. Le specifiche tecniche saranno formulate esclusivamente in termini funzionali e prestazionali, senza indicazione di marchi o modelli. Eventuali caratteristiche tecniche individuate dallo stesso saranno rielaborate in forma generica e neutrale al fine di consentire la partecipazione alla futura procedura di affidamento di tutti gli operatori economici in grado di offrire soluzioni equivalenti

Quando è possibile l’affidamento diretto

L’art. 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che:

“Le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro.”

Esempio pratico relativo alla possibilità di procedere in Affidamento Diretto

Se a seguito della progettazione esecutiva emerge che il valore stimato dell’appalto è pari a:

€ 138.000 oltre IVA

tale importo rappresenterà:

  • il valore stimato dell’appalto
  • la base d’asta della procedura di affidamento
  • il limite massimo di spesa dell’amministrazione

La gestione delle economie di progetto

Nel caso sopra descritto si verifica una situazione particolare.

Il quadro esigenziale della candidatura prevedeva infatti un valore complessivo pari a:

€ 151.573,76 oltre IVA

mentre il valore stimato dell’appalto determinato mediante consultazione preliminare risulta pari a:

€ 138.000 oltre IVA

La differenza tra i due importi:

€ 13.573,76 oltre IVA

costituisce una economia di spesa per minore importo utilizzato. Questa differenza non può essere utilizzata per aumentare artificialmente il valore dell’appalto, poiché la stazione appaltante deve rispettare il valore stimato determinato sulla base delle condizioni di mercato.

Il tema delle percentuali relative all 85% per le forniture

Nel caso dei laboratori professionalizzanti occorre inoltre considerare quanto indicato nella Lettera di Autorizzazione del progetto, che stabilisce che:

“Il valore delle spese generali del progetto non potrà mai eccedere il 15% del valore della candidatura; più precisamente, si raccomanda di utilizzare per le forniture un valore percentuale pari almeno all’85% del totale della candidatura.”

Questo significa che la struttura del finanziamento prevede che almeno l’85% delle risorse sia destinato alle forniture.

Tuttavia, qualora la progettazione esecutiva determini un valore dell’appalto inferiore rispetto al quadro esigenziale originario, si genera una economia di progetto.

Sarebbe cmnq il caso di aprire un ticket per richiedere se la percentuale dell’85% è da considerarsi perentoriamente sul valore della candidatura o sull’importo totale effettivamente impegnato

In caso di esito positivo al ticket come da esempio sopra indicato ricordiamoci che il progetto prevedeva dei massimali come da tabella sottostante , pertanto dobbiamo prestare massima attenzione a queste percentuali soprattutto sugli incarichi relativi alle spese organizzative gestionali , progettista e collaudatore . Ecco la tabella prevista sull’avviso :

Al fine di supportare le amministrazioni per il caolcolo dei massimami e dei minimali ho creato un piccolo programmino scaricabile a questo link :

Calcolatore Massimali Avviso FESR

Calcolatore Massimali Progetto Laboratori Professionalizzanti

by Adduono Federico – cell. 3384420481
Foto Federico Adduono
Descrizione Vincolo Importo teorico iniziale IVA inclusa Importo effettivo IVA inclusa Importo effettivo IVA esclusa % effettiva sul totale effettivo Massimo/minimo ammesso sul totale effettivo Controllo
TOTALE EFFETTIVO IVA INCLUSA 100% 100%

Regola corretta: le percentuali dei vincoli vengono calcolate sul totale effettivo IVA inclusa, cioè sulla somma reale degli importi inseriti, non sul totale teorico iniziale.

Controllo: se una voce massimale supera la propria percentuale sul totale effettivo, il campo diventa rosso e viene indicato l’importo massimo inseribile.

Soglia affidamento diretto: somma Forniture + Piccoli adattamenti edilizi + Pubblicità + Addestramento. Limite: € 139.999,99 oltre IVA / € 170.799,98 IVA inclusa.

Conclusioni

Nel caso dei laboratori professionalizzanti, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto non dipende dal valore indicato nel quadro esigenziale della candidatura, bensì dal valore stimato dell’appalto, determinato a seguito progettazione esecutiva effettuata dall’epserto progettista e validata dal Dirigente Scolastico con apposito atto .

Permane tuttavia un elemento di incertezza legato al vincolo di destinare almeno l’85% delle risorse alle forniture, come previsto dalla lettera di autorizzazione. In particolare, occorre chiarire se tale percentuale debba essere calcolata sull’importo autorizzato in fase di candidatura (pari a € 170.850,00 IVA inclusa, ovvero € 140.040,98 oltre IVA), oppure sull’importo effettivamente sostenuto e rendicontato.

Nel primo caso, qualora il vincolo dell’85% sia riferito all’importo autorizzato, si renderebbe necessario garantire un volume di spesa per forniture tale da determinare il superamento della soglia per l’affidamento diretto, con conseguente obbligo di ricorrere a una procedura negoziata senza bando.

Nel secondo caso, invece, qualora la percentuale dell’85% sia riferita alla spesa effettivamente sostenuta, e laddove la stima dell’appalto risulti inferiore alla soglia di € 139.999,99 oltre IVA, sarebbe possibile procedere mediante affidamento diretto.

Facsimile Ticket

Oggetto: Richiesta di chiarimenti relativa alle percentuali indicate nella lettera di autorizzazione

La scrivente Istituzione scolastica sottopone alla Vostra attenzione il seguente quesito:

in riferimento alle percentuali indicate nella lettera di autorizzazione — in particolare l’obbligo di destinare almeno l’85% alle forniture e il limite massimo del 15% per le spese gestionali — si chiede di chiarire se tali soglie debbano essere considerate rigidamente riferite agli importi approvati in fase di candidatura, ovvero se possano essere verificate in relazione agli importi effettivamente sostenuti e rendicontati, tenuto conto della possibilità di procedere a preventiva variazione del quadro economico in caso di scostamenti.

Il Dirigente Scolastico

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